Sentenze, il tribunale di Roma condanna Petrolifera Adriatica

Altra condanna per Petrolifera Adriatica, ne da comunicazione Faib Confesercenti.  Il Tribunale, entrando nel merito del procedimento avviato dal gestore, certifica che “Petrolifera Adriatica è cessionaria dei contratti già stipulati dalla ricorrente con Esso” e che “E’ incontestato che la convenuta non abbia inteso applicare, ai rapporti economici tra le parti, le condizioni degli Accordi conclusi, in base all’art. 1 del D. Lgs. 32/1998 e successive modifiche, tra le Associazioni di categoria e i titolari delle autorizzazioni amministrative e, in particolare, le condizioni dell’Accordo del 16.7.2014, il quale richiama l’Accordo del 19.12.2011”. Ciò premesso, il Tribunale contestualizza il rapporto intrattenuto dal gestore ricorrente e la Petrolifera Adriatica, osservando che “Al contenuto degli Accordi aziendali conclusi tra la Esso e le Associazioni di categoria fa espresso riferimento il contratto concluso in data 12.6.2013 tra Esso e la ricorrente, con riguardo ai criteri di determinazione dei prezzi di vendita.

Nel contratto è pacificamente subentrata la convenuta (Petrolifera Adriatica ndr ) in forza della cessione di contratto del 12.1.2017, divenuta efficace al verificarsi delle condizioni sospensive previste. Nell’Accordo aziendale del 16.7.2014 era prevista la scadenza di efficacia dello stesso al 31.12.2015, ma era espressamente previsto quanto segue: Resta inteso che alla scadenza l’Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti. La pattuizione in esame è chiara e non si presta ad equivoci di sorta circa la protrazione dell’efficacia dell’Accordo fino alla sostituzione ad opera di altro Accordo.”

Per il Tribunale di Roma non v’è alcun dubbio che “Petrolifera Adriatica, come già detto, è subentrata nella posizione di Esso nel singolo contratto di fornitura di carburante e, quindi, anche nell’obbligo (assunto dalla cedente) di determinare i prezzi di vendita secondo i criteri delineati dagli Accordi collettivi sottoscritti, espressamente richiamati nel contratto con il gestore.”

Per il Giudice, la circostanza più volte evidenziata, nelle diverse sedi, dall’azienda petrolifera circa le ridotte dimensioni imprenditoriali non assume alcuna validità. Ed infatti sentenzia che “Nessun rilievo determinante può essere attribuito alla circostanza che l’Accordo del 16.7.2014 fosse stato sottoscritto da Esso, soggetto di dimensioni ben diverse dalla convenuta, dal momento che quest’ultima è subentrata nella posizione della prima sulla base della libera determinazione e nell’esplicazione della piena autonomia contrattuale delle parti.”

Il Tribunale di Roma ha riaffermato che “Nel contratto di fornitura concluso con Esso, le parti, all’art. 13, hanno convenuto che Foro esclusivamente competente a giudicare delle vertenze derivanti dal presente contratto è quello ove la Esso avrà la sede legale al momento dell’introduzione del giudizio, con la facoltà della sola Esso di adire, in alternativa, il foro del convenuto”, osservando che “Tale contratto è stato ceduto da Esso a Petrolifera Adriatica, la quale è dunque subentrata in tutte le pattuizioni, ivi compresa quella relativa al Foro competente, di talché occorre fare riferimento alla sede legale della cedente Esso e non a quella della convenuta.” concludendo che “… sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, non essendo la detta clausola stata modificata a seguito della cessione del contratto e considerato che la clausola in questione non fa riferimento generico alla sede del contraente fornitore, ma alla sede di Esso.”

E del resto la normativa di settore (D. Lgs 32/98, L.57/2001, L. 27/2012) non prevede alcuna deroga, né per dimensioni aziendali né per quelle temporali.

In questo senso il Giudice ha stabilito che “Né, per quanto sin qui detto, può condividersi l’assunto secondo cui, nonostante la disponibilità di Petrolifera Adriatica anche in occasione delle riunioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico, le parti non avevano raggiunto un’intesa in quanto “controparte ha insistito su richieste del tutto ingiustificate, oltre che economicamente insostenibili” e ha invocato la conclusione di un accordo aziendale alle stesse condizioni di quelle pattuite con Esso il 16.7.2014, ciò in quanto dalla documentazione prodotta dalla convenuta non emerge la prova del lamentato atteggiamento ostruzionistico e delle asserite condotte contrarie a buona fede e correttezza, emergendo, piuttosto, la prova di pregressi contatti e incontri con le Associazioni di categoria, fisiologicamente portatrici di interessi contrapposti a quelli della convenuta.”

Il Tribunale di Roma, alla luce delle considerazioni svolte, ha quindi concluso che “… essendo incontroverso che non è intervenuto un nuovo Accordo, si ritiene che la convenuta sia tenuta ad applicare, nei rapporti economici con la ricorrente, l’Accordo del 16.7.2014, che, a sua volta, richiama (art. 4), quanto all’“ulteriore sconto variabile”, l’Accordo del 19.12.2011.” e, dunque, al pagamento della cosiddetta quota fissa.

Ancora una volta il Tribunale di Roma ha condannato Petrolifera Adriatica, acquirente degli impianti Esso, che continua a rifiutare di applicare le norme di settore immaginando di poter agire indisturbata e come meglio crede in una specie di mercato selvaggio dove vale la legge del più forte, attuando le più diverse azioni ritorsive verso coloro che osano ribellarsi al padrone, rispetto a chi invoca lo Stato di diritto.

Faib ricorda che nelle stesse condizioni si trovano tutti gli altri impianti ceduti dalla Esso, con la sola eccezione di quelli acquisiti da Eg, che ha rinnovato le condizioni economiche e normative con un nuovo Accordo.

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Anonimo
Anonimo
4 anni fa

Se i sindacati non avessero firmato quell’accordo indecente con EG e l’EG non avesse rispettato il vecchio accordo a quest’ora saremmo stati noi in tribunale a chiedere il dovuto (dignitoso) che ci spettava. Adesso possiamo solo subire.
Grazie SINDACATI, SEMPRE AL NOSTRO SERVIZIO

Anonimo
Anonimo
Rispondi a  Anonimo
4 anni fa

Il mio non è un commento, è solo una riflessione, perchè si potrebbe dire altrettanto di questo mio scritto, ed è per quello che lo preciso, chi vuole commentare e confrontarsi con le proprie idee…………non può farlo in anonimato, ma deve metterci la faccia…..altrimenti non conta nulla……….e sopratutto no merita nemmeno un confronto o replica !!

anonimo
anonimo
Rispondi a  Anonimo
4 anni fa

caro anonimo chi non merita niente è chi ha permesso certi accordi…..

Roberto Timpani
Roberto Timpani
Rispondi a  Anonimo
4 anni fa

Mi permetto : Petrolifera insieme ad altri operatori che hanno comprato gli impianti Esso applicano condizioni di gran lunga peggiori di quelli dell’accordo “indecente” con EG. La questione è sempre la stessa : un giudice anche volenteroso ci mette due anni per arrivare a queste conclusioni. Gli impianti ceduti a Petrolifera sono stati circa duecento e fino ad ora le tre federazioni hanno incardinato in giudizio solo 30 cause di altrettanti gestori coraggiosi. Non aggiungo altro.

Anonomo
Anonomo
Rispondi a  Roberto Timpani
4 anni fa

Scusi ma non sono d’accordo, vero sul fatto che le condizioni riconosciute da Petrolifera .. erano peggiori, ma anche per loro vale la regola che in mancanza di nuovo accordo vige il vecchio. E il loro vecchio accordo era quello firmato con Esso, o mi sbaglio?
Resto comunque convinto che siete gli unici responsabili del declino della categoria

Roberto Timpani
Roberto Timpani
Rispondi a  Anonomo
4 anni fa

Beh, difficile continuare a dialogare con chi individua come unici responsabili quelli del Sindacato. Mi piacerebbe sapere se adesso sei EG e se, quando vigeva l’accordo con la Esso del 2014 se eri dello stesso parere. Con petrolifera ed altri abbiamo infatti considerato la vigenza del vecchio accordo fino a nuova eventuale intesa . questo è il presupposto delle azioni giudiziarie. Per Eg continuo a dire che è meglio lottare per modificare un accordo che andare di tribunale in tribunale con quei – pochi – gestori coraggiosi che si espongono. Perché la verità amara e’ che la categoria ha una storia particolare : non sempre si “espone” e rischia, ma spesso ha accolto, comodamente, i piccoli o grandi risultati che sono arrivati.

Anonimo
Anonimo
Rispondi a  Roberto Timpani
4 anni fa

Sulla codardia dei miei vecchi ed attuali colleghi EG non ci sono dubbi, mi spiace dirlo, ma concordo pienamente.
E’ pur vero però che non bisogna fare di tutta l’erba un solo fascio.
Non mi risulta comunque che ultimamente li/ci abbiate messo alla prova con uno sciopero di marchio contro le “piccole” cose che non vanno con EG.

Timpani
Timpani
Rispondi a  Anonimo
4 anni fa

Hai ragione. Ad un anno quasi dall’accordo tuttavia stiamo preparando le necessarie proposte di modifica. Se EG vuole confermare quanto dice di essere, cioè un operatore petrolifero corretto che vuole recuperare il ruolo del gestore , dovrà discuterle. Altrimenti dovremo prendere le dovute decisioni

anto
anto
Rispondi a  Roberto Timpani
4 anni fa

Chissà perchè le 3 sigle sindacali non hanno un ufficio legale unico per potere difendere i propri iscritti in modo efficace senza lasciare questi ultimi in balia di avvocati che non conoscono il settore e che potrebbero essere allettati da offerte alternative dalle controparti.

max
max
Rispondi a  Anonimo
4 anni fa

vero io sono marchio EG e siamo considerati la spazzatura dei gestori vergognoso anche se il tribunale ha condannato Adriatica non credo che ci saranno sviluppi positivi a breve termine e nelle condizioni in cui siamo il tempo e denaro !

Antonio
Antonio
4 anni fa

non vi preoccupate gestori Esso di Petrolifera Adriatica! Adesso quando vi faranno le stesse condizioni dell’accordo EG, tirerete un sospiro di sollievo e dormirete tranquilli e sognando!